DUVRI (Documento unico valutazione rischi)

Il ruolo dell'Amministratore di condominio quale Datore di lavoro.

03 novembre 2009

La presente informativa ha lo scopo di fare chiarezza sul ruolo degli Amministratori di condominio in ottemperanza ai dettami previsti dall'art.26, comma 3° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.108/L alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile 2008).

Riassumendo quanto è stato espresso nel convegno del 2-3 Ottobre 2009 presso il Centro Incontri di Torino, il dott. Raffaele Guariniello (procuratore aggiunto di Torino) ha sottolineato che la figura dell’Amministratore di Condominio è paragonabile a quella del  Datore di Lavoro. In particolare le attività condominiali relative alle parti comuni rientrano in tale ambito poiché il Datore di Lavoro Committente (l’amministratore) è tenuto a redigere un documento di valutazione scritto per eliminare o ridurre al minimo i possibili rischi di interferenza tra diverse imprese/ditte/società che possono trovarsi contemporaneamente presenti presso lo stabile nello svolgimento della propria attività.

In particolare l’art.2 del citato D.Lgs. 81/2008 definisce:

  • Datore di lavoro (comma 1,lettera b): “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”
  • Lavoratore (comma 1, lettera a): “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”.

Stante tali definizioni, fortemente innovative rispetto le concezioni precedenti, la tutela della sicurezza dei lavoratori, seppur appartenenti a ditte o società esterne, deve essere coordinata, nei rischi di interferenza, dal committente (o amministratore).
I contenuti che seguono ottemperano tale obbligo, definendo le procedure che devono essere seguite al fine di una sicura esecuzione delle attività lavorative nel condominio.
Il contenuto del presente elaborato si applica a tutte le figure lavorative (ditte individuali, imprese familiari, società, cooperative, liberi professionisti, ecc.) che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera presso il condominio in oggetto.

Particolare importanza sono i contenuti dell’ art. 26 allegato (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). Il datore di lavoro committente  promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che comunque dovranno essere rese al committente (Amministratore).
In particolare nel documento che dovrà redigere l’impresa per la valutazione dell’idoneità tecnica dovranno essere presenti tutte le informazioni contenute nell’allegato alla presente.

Il Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (DVR) va redatto solo se ci sono dipendenti all’interno del condominio tipo custodi, bagnini, operatori ecologici, etc. Queste figure dovranno necessariamente essere formate ed informate sui particolari rischi presenti all’interno del condominio nonché partecipare ai corsi di formazione al primo soccorso ed alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza (vedi art. 15 allegato).

AMMINISTRATORE - COMMITENTE
Nel caso in cui si debbano effettuare lavori straordinari edili, idraulici, elettrici, etc. e che questi comportino la presenza di 2 o più imprese o lavoratori autonomi anche non contemporaneamente, il committente nomina il coordinatore per la progettazione, per l’esecuzione dei lavori e per la gestione della sicurezza. Questo/i provvederà/nno a richiedere i documenti alle imprese esecutrici(P.O.S.), dovrà redarre il P.S.C. e conseguentemente il D.U.V.R.I. (Vedi art. 90 allegato)

AMMINISTRATORE RESPONSABILE VERSO TERZI
Codice Civile art. 2051: Danno cagionato da cose in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218, 1256).